Il super Ecobonus al 110% è ormai in vigore, ma alcune cose devono ancora essere definite. Nell’attesa che il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, conosciuto come “Decreto Rilancio”, sia convertito in Legge (la scadenza è il 18 luglio) e che arrivino le misure attuative dell’Agenzia delle Entrate, dell’Enea e del Ministero stesso, sono già emersi alcuni elementi (al momento in versione bozza) che modificheranno, rispetto all’iniziale formulazione, l’accesso al maxi sostegno per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici.
La Commissione Bilancio della Camera ha infatti dato il via libera a una serie di emendamenti che vi riassumiamo di seguito.
Ricordiamo innanzitutto gli elementi principali stabiliti dall’attuale Decreto Rilancio che resteranno invariati (per sapere di più leggi “Arriva l’Ecobonus al 110%: ecco come funziona la super detrazione”), precisando subito che l’iter legislativo ancora in corso non dovrebbe comunque cambiare la data di avvio delle nuove agevolazioni: la super detrazione sarà sempre applicabile alle spese fatturate a partire dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
L’Ecobonus al 110% è accessibile dalle persone fisiche per le spese di efficientamento relative all’abitazione principale, dai condomìni, dagli edifici IACP (Istituto Autonomo Case popolari) e dalle cooperative di abitazione su immobili statali. Le due condizioni per poter fruire della maxi detrazione sono le seguenti.
1. Deve essere obbligatoriamente effettuato almeno un intervento tra questi, definiti “trainanti”:
isolamento termico dell’involucro edilizio (cappotto termico) con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda;
sostituzione del vecchio impianto di riscaldamento con pompa di calore oppure caldaia a condensazione in classe A nel caso di condomini con riscaldamento centralizzato e, secondo le ultime voci “ufficiali”, abitazioni unifamiliari (comprese le villette a schiera funzionalmente indipendenti)
Possono essere realizzati altri interventi di efficienza energetica, in abbinamento ad almeno uno di quelli trainanti, come l’installazione di pannelli fotovoltaici oppure gli interventi ammessi dall’attuale pacchetto Ecobonus al 50% o 65% di detrazione (pannelli solari, biomassa, serramenti, ecc.). Questi interventi, se abbinati ai trainanti, devono rispondere a requisiti tecnici minimi.
2. L’edificio, dopo l’intervento, deve migliorare di due classi energetiche, certificato tramite APE (Attestato di Prestazione Energetica)
Se non si rispettano queste due condizioni resta comunque valida la possibilità di accedere al normale Ecobonus che prevede detrazioni del 50, 65 e 75% a seconda degli interventi.
- Cosa cambierà per l’Ecobonus con le modifiche che entreranno nella versione finale della Legge?
Ferme restando le condizioni che abbiamo appena descritto, ecco punto per punto le novità che quasi certamente definiranno le condizioni di accesso al super Ecobonus 110% “definitivo”:
la principale novità è che possono accedere anche le seconde case, escluse abitazioni di lusso, ville o castelli;
sono state inserite negli interventi trainanti per gli edifici unifamiliari (o le villette a schiera) le caldaie a condensazione in classe A, analogamente ai condomini; - si può utilizzare il super Ecobonus per due unità immobiliari per ogni persona fisica;
- l’isolamento termico può riguardare non solo condomini o edifici unifamiliari, ma anche singole unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che abbiano un ingresso indipendente (come le villette a schiera), purché sia rispettato il vincolo del 25% di isolamento della superficie disperdente lorda;
- il super Ecobonus al 110% viene esteso anche al Terzo Settore, ossia i soggetti che operano nell’ambito del no profit;
nel caso di edilizia popolare (IACP) la possibilità di sfruttare il super Ecobonus è estesa fino al 30 giugno 2022; - i massimali di spesa per il cappotto termico sono ridotti e differenziati in base al tipo di edificio: dagli attuali 60.000 euro per unità abitativa si passa a 50.000 per gli edifici unifamiliari, 40.000 per quelli da due a otto unità abitative e 30.000 euro per quelli con più di otto unità;
- cambiano anche i massimali di spesa per la sostituzione dell’impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia a condensazione o pompa di calore, che passano dai precedenti 30.000 euro per unità abitativa a 20.000 (edifici da una a otto unità) e 15.000 euro (dalle nove in su); per edifici unifamiliari il tetto di spesa resta a 30.000 euro;
- oltre all’installazione di impianti fotovoltaici in abbinamento alla sostituzione dell’impianto di riscaldamento viene aggiunta la possibilità di installare collettori solari o impianti a biomassa con classe di 5 stelle (ma solo nelle aree non metanizzate nei comuni non soggetti alle procedure di infrazione europee sulle emissioni in atmosfera);
- per gli immobili soggetti a vincolo edilizio, urbanistico e ambientale, può accedere alla detrazione del 110% qualunque intervento di efficientamento energetico previsto dal normale Ecobonus anche senza effettuare gli interventi “trainanti”, sempre che si migliori di almeno due classi energetiche l’edificio;
- il super Ecobonus potrà essere utilizzato anche per gli interventi che prevedano la demolizione e ricostruzione di un immobile, se si raggiungono almeno due classi energetiche in più;
- è stato chiarito un dettaglio sulla modalità di fruizione della maxi detrazione: lo sconto diretto in fattura (al posto della detrazione Irpef) potrà essere applicato da più fornitori che concorrono ai lavori.
Una volta approvata la Legge che dovrebbe integrare tutte queste modifiche, però, mancherà ancora un tassello fondamentale per capire come, concretamente, sarà possibile fruire dell’incentivo; si tratta dei provvedimenti attuativi: - dell’Agenzia delle Entrate, che dovranno stabilire la procedura di trasmissione dei dati per accedere alla detrazione oppure all’opzione sconto in fattura/cessione del credito;
- dell’ENEA per la trasmissione della documentazione da parte dei professionisti;
- del MISE, per definire i requisiti minimi degli interventi ammessi.
Tutti questi provvedimenti dovrebbero essere emanati entro 30 giorni dalla conversione in Legge del Decreto.